WHATSAPP: TUTTO CIÒ CHE SCRIVERAI POTRÀ ESSERE USATO CONTRO DI TE!
02 aprile 2020
Con la sentenza n. 1822/2020, la VI° Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito nuovamente il principio secondo cui i messaggi contenuti sul dispositivo mobile e inviati mediante il sistema di messaggistica WhatsApp, possono essere utilizzati ai fini decisori in un procedimento penale.
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma, riformava parzialmente la sentenza resa dal Tribunale di Roma e condannava l’imputato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed € 2.800 di multa per avere, in concorso con altro soggetto, detenuto illecitamente una rilevante quantità di stupefacenti al fine di cederli a terzi. La citata Corte di Appello di Roma affermava che la responsabilità penale per la condotta tenuta dall’appellante risultava provata anche dai messaggi contenuti nel telefono cellulare.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del quale eccepiva la nullità e inutilizzabilità delle comunicazioni telematiche registrate sulla memoria del telefono cellulare, poiché acquisite, da un lato, mediante la riproduzione fotografica della schermata delle conversazioni tra l'imputato e un possibile acquirente, dall’altro, in violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza di cui all'articolo 15 Cost.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il motivo di impugnazione, ribadiva il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 c.p.p. Il loro ingresso nel processo, potendo avvenire anche mediante riproduzione fotografica, non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Gli Ermellini, pertanto, concludevano affermando che i messaggi rinvenuti nella memoria del telefono cellulare dell'imputato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 c.p.p. risultavano essere stati legittimamente acquisiti al processo ed utilizzati ai fini della decisione.
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