SINISTRI STRADALI: CONCORSO DI COLPA SE LA DINAMICA DELL’INCIDENTE RISULTA INCERTA

30 marzo 2020

La responsabilità del sinistro stradale viene ripartita tra i soggetti implicati nello stesso, qualora non sia stato possibile riuscire a ricostruire l’accaduto: lo ha statuito una sentenza della Corte di Cassazione, per esattezza la sentenza 7479/2020, III sezione; tale criterio è stato mutuato dalla giurisprudenza di legittimità dall’art. 2054, secondo comma del Codice Civile. 

È questo il provvedimento adottato dalla Suprema Corte che pone fine a una controversia riguardante il sinistro tra un motociclo e un veicolo non ben identificato: il sinistro si era verificato su una strada provinciale nel 2015, con il motociclista-attore che contestava la condotta del conducente dell’automobile ignota, responsabile, a suo dire, di aver invaso la corsia opposta e di averlo costretto a uscire fuoristrada, sbattendo violentemente contro il guard-rail.

Sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio d’appello, l’organo giudicante ha, tuttavia, respinto la domanda dell’attore, riconducendo tale decisione all’applicazione del principio di pari responsabilità dei due conducenti dei mezzi che avevano provocato l’incidente. 

Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, inoltre, è stato promosso dal conducente del motoveicolo, adducendo come motivazione alla base del ricorso la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. comma 2, ponendo alla Suprema Corte il seguente quesito di diritto: "se l'art 2054 2° co. c.c. sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell'organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l'eventuale corresponsabilità del danneggiato." 

La III Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 7479/2020, ha rigettato definitivamente il ricorso del motociclista, confermando in buona sostanza l’esito delle perizie (per la precisione, perizie cinematiche) svolte dai consulenti nei gradi precedenti del procedimento, che avevano confermato l’impossibilità di ricostruire con dovizia di particolari la dinamica del sinistro. 

Infine, la pronuncia ha anche fatto riferimento a tutta la giurisprudenza consolidata in merito ai sinistri per i quali venga applicato l’art. 2054, comma 2 del Codice Civile. 

 

 

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