Si può sempre revocare il consenso alla pubblicazione delle proprie foto su Facebook.
20 febbraio 2020

Questo è quanto ha precisato con un’ordinanza il Tribunale di Bari che ha dato ragione ad un uomo di 55 anni che aveva fatto causa alla sua ex-moglie affinchè provvedesse a cancellare più di mille fotografie che la stessa aveva pubblicato su facebook nel corso degli anni relativi alla loro frequentazione.
Ebbene, il Giudice ha chiarito che l’immagine e la riservatezza sono due diritti assoluti e non possono essere in alcun modo limitati, salvi i casi in cui la pubblicazione è obbligatoria per legge, come per esempio nel caso di esigenze di giustizia, pubblico interesse ecc.
Secondo quanto puntualizzato con il provvedimento del 07 novembre 2019, qualora due amici o due fidanzati acconsentano alla pubblicazione delle proprie fotografie sui social network, un successivo litigio fra le parti potrebbe giustificare la richiesta di cancellazione delle stesse, a prescindere dalla dimostrazione del danno subito.
Nel caso di specie, oltre alle foto del ricorrente, erano state condivise su Facebook anche le immagini dei figli ancora minorenni. In questo caso, il Giudice ponendo l’attenzione sulla tutela rafforzata del diritto all’immagine dei minori, ha condannato l’ex-moglie – che non si è costituita in giudizio – a rimuovere le fotografie ritraenti l’ex marito e i figli, a pagare le spese processuali e a versare la somma di Euro 2,00 (due/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione.
Infatti, per il Giudice, la condotta tenuta dalla donna è da considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso e acclarato dissenso dell’interessato, non ha provveduto a cancellare le foto dal proprio profilo, realizzando così un abuso dell’immagine altrui.
L’ordinanza conferma l’orientamento espresso da molte altre pronunce dello stesso tenore che ingiungono la rimozione immediata delle fotografie qualora venisse meno il consenso degli interessati. Il principio di diritto al quale si conforma tale pronuncia è chiaro: la pubblicazione di fotografie ritraenti una persona sui social network rappresenta un trattamento dei dati personali che, in base a quanto stabilito dagli articoli 10 c.c., 96 della legge sul diritto d’autore e articolo 6 del Gdpr non può prescindere dal consenso dell’interessato.
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