L’investitore ha diritto alla restituzione del denaro corrisposto per l’acquisto dei prodotti finanziari se non ha sottoscritto la pagina del contratto di investimento contenente la facoltà di recesso
02 marzo 2020

Con sentenza n. 264/2020, il Tribunale di Treviso ha sancito il principio secondo cui la mancata sottoscrizione, ad opera dell’investitore, della pagina del modulo contrattuale contenente la facoltà di recesso determina la nullità del contratto di investimento stipulato fuori dalla sede dell’intermediario ed il conseguente obbligo, in capo ad esso, di restituire il denaro impiegato per l’acquisto dei prodotti finanziari.
Nel caso di specie, gli attori avevano dedotto la nullità dei contratti di investimento sottoscritti a mezzo di moduli trasmessi loro dall’intermediario, ritenendo che, nei precitati carteggi, non fosse indicata la facoltà di recesso espressamente riconosciuta dall’art. 30 comma 7 TUF ai clienti che aderiscono ad operazioni di collocamento e/o promozione di prodotti finanziari fuori dalla sede dell’intermediario. Contestualmente, gli investitori avevano domandato la restituzione della somma di Euro 304.969,92 impiegata per gli acquisti.
La Banca, dal canto suo, aveva eccepito che la terza pagina dei moduli in questione riportasse le indicazioni sulla facoltà di recesso, omettendo però di considerare che l’invocata pagina non solo non risultava sottoscritta, ma era successiva a quelle sottoscritte.
Il Tribunale adito, partendo dal presupposto che la sottoscrizione è espressione dell’appropriazione di un testo contrattale, ha chiarito che la firma apposta dall’investitore sulle pagine antecedenti quella contenente la facoltà di recesso non è idonea a ritenere approvata anche quest’ultima; pertanto, ha accolto la domanda di nullità dei contratti di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 comma 7 TUF e, conseguentemente, condannato l’intermediario alla restituzione della somma di Euro 304.969,92 impiegata per gli investimenti.
[Tribunale di Treviso, III Sez. Civ., sent. n. 264 del 13.02.2020]
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