LAVORATORE LICENZIATO SE NON RIENTRA AL TERMINE DELLA MALATTIA

06 aprile 2020

Il lavoratore viene licenziato se questi, terminato il periodo di malattia, non rientra sul posto di lavoro: lo ha statuito una sentenza della Corte di Cassazione, per precisione la sentenza 7566/2020, sezione Lavoro. 

E’ questo la pronuncia emessa su tale questione dalla Corte di legittimità. La controversia era insorta nel 2014, coinvolgendo una lavoratrice e una S.r.l. datrice di lavoro di quest’ultima: la dipendente della società, successivamente al termine della sua malattia durata 60 giorni, non aveva ripreso il suo posto di lavoro, prolungando, al contrario, il periodo di assenza con ferie non autorizzate dalla datrice di lavoro e per tale motivo la lavoratrice era stata licenziata.

 Sia alla conclusione del giudizio di primo grado che del giudizio d’appello, l’organo giudicante ha respinto la domanda dell’attrice, dichiarando giustificato il licenziamento poiché basato sull’assenza  di giustificazione, da parte della lavoratrice: difatti, quest’ultima si era autonomamente collocata in ferie, alla conclusione del periodo di comporto (periodo nel quale il lavoratore, nonostante l’assenza, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro), ma senza l’opportuna autorizzazione ottenuta dalla società sua datrice di lavoro. 

Il ricorso introdotto dalla lavoratrice anche dinnanzi alla Corte di Cassazione adduce tre motivi: il primo secondo cui il licenziamento, del quale la lavoratrice contesta la validità, si riferisca a giorni di assenza diversi da quelli contestati nel licenziamento in questione, ma oggetto di diversi procedimenti; il secondo motivo poggia sul fatto che, alla fine del periodo di malattia, l’azienda non aveva fissato una visita medica, ritenuta condizione imprescindibile per il rientro sul luogo di lavoro; l’ultimo motivo, infine, si basa sul principio che, al ritorno da un periodo di assenza non inferiore a 60 giorni, il lavoratore avrebbe dovuto essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per verificare l’idoneità dello stesso ad espletare nuovamente le sue mansioni (art. 41, comma 2, lett. e-ter, d.lgs. n. 81/2008), circostanza che, a detta della ricorrente, non è stata eseguita prima dal suo datore di lavoro e vagliata poi dalla Corte d’Appello. 

La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 7566/2020, ha rigettato in toto il ricorso proposto dalla ricorrente-lavoratrice: il primo motivo è ritenuto infondato perché il vizio di extrapetizione, reclamato dall’attrice, non è ritenuto applicabile in tale frangente; gli altri due motivi – esaminati unitamente nella sentenza – sono altrettanto infondati perché, a parere degli Ermellini, la disposizione del d. lgs. n. 81/2008, che stabilisce la visita medica prima di riprendere il lavoro dopo 60 giorni di assenza per malattia, deve essere interpretata non come intesa dalla lavoratrice, ma nel senso che la stessa avrebbe dovuto prima prendere servizio al termine dei giorni di malattia e sarebbe stata sottoposta, solo in un secondo momento, a visita di controllo: in tale maniera, si può dare al datore di lavoro la facoltà di verificare se confermare il dipendente con le stesse mansioni oppure di decidere se collocarlo diversamente, anche in ragione degli effetti provocati dalla malattia.

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