Laddove un allagamento stradale provocato da una precipitazione particolarmente intensa abbia causato danni ad un veicolo è onere del Comune provvedere al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c., infatti, "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia", salvo non venga provato il caso fortuito ovvero qualunque circostanza autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Ciò in quanto la suindicata norma, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa ma che è esclusa solo in presenza di un fatto causato da un terzo idoneo di per sè a provocare il danno, di un uso improprio o anomalo della cosa ad opera del danneggiato o di un qualunque altro evento idoneo a integrare il caso fortuito.
Inoltre, non esclude la responsabilità dell'Ente Pubblico la circostanza che l'allagamento stradale sia stato provocato da un acquazzone particolarmente intenso, "protrattosi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia” qualora quest’ultimo non abbia adempiuto agli obblighi giuridici su sé gravanti e non abbia apportato la dovuta manutenzione agli impianti necessari onde evitare l'allagamento stradale.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha, infatti, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia; il Comune, dunque, deve provvedere in tal senso per le strade di sua proprietà. Non a caso, la qualifica giuridica di proprietario di una determinata strada spettante al Comune fa sì che sullo stesso si costituiscano plurimi obblighi giuridici, tra cui quello di occuparsi della manutenzione, della gestione e della pulizia delle strade e degli impianti.
In tali dimensioni, la responsabilità del danno dovrà essere addebitata all'Ente Pubblico allorché, pur essendo proprietario della strada, non abbia assolto agli obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada, ossia non abbia adempiuto l'officium di assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di pioggia abbondante.
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