DIVORZIO: NON SPETTA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA EX MOGLIE CHE LAVORA IN NERO

08 aprile 2020

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5603/2020, che pronunciandosi in materia di assegno divorzile ha precisato che non possa essere riconosciuto il diritto di percepirlo anche alla ex moglie di cui non sia provato il guadagno ottenuto lavorando in nero.

Nel caso di specie, il Tribunale, dovendosi pronunciare in una causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva riconosciuto alla ex moglie il diritto a percepire un assegno mensile di importo pari ad Euro 300,00. A seguito di tale decisione, l’ex marito si rivolgeva alla Corte d’Appello, che fondando il suo convincimento sull’ormai superato criterio del tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio confermava la sentenza di primo grado; ed infatti, a detta della suindicata Corte, la situazione economica del marito appariva sicuramente più stabile di quella della ex moglie che svolgeva in modo occasionale prestazioni di manicure.

L’uomo, soccombente anche nel secondo grado di giudizio, decideva di ricorrere in Cassazione, eccependo l’erronea o falsa applicazione dell’art. 5 della c.d. Legge sul Divorzio che statuisce circa le modalità di determinazione dell’assegno di mantenimento.

La Cassazione, ritenendo che la Corte territoriale non avesse eseguito né una valutazione comparativa delle condizioni economiche, stante l’assenza di prove sull’effettivo guadagno della ex moglie, né una valutazione in ordine al contributo fornito dalla donna alla formazione del patrimonio familiare, accoglieva il ricorso e annullava la sentenza impugnata; ed invero, i giudici di legittimità, a sostegno della suindicata pronuncia, ribadivano che il riconoscimento dell’assegno divorzile, avente natura perequativa, assistenziale e compensativa, richiede il preventivo accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi posseduti dal coniuge richiedente e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso la comparazione delle condizioni economiche delle parti, tenuto anche conto del contributo da esse fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.

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