
Il mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, configura un danno, che legittima il turista a richiedere il risarcimento. E’ questo il principio di diritto enunciato nella importantissima sentenza della Corte di Cassazione n. 7256/2012, che ha fissato importanti paletti interpretativi seguiti poi dalla maggior parte dei Tribunali.
Il danno da vacanza rovinata, ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011), è definito come un pregiudizio patito dal turista correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza"; in poche parole, esso non è altro che un disagio psicofisico derivante dalla mancata realizzazione e del mancato godimento, in tutto o in parte, di una vacanza programmata quale occasione di piacere, svago e riposo.
Pertanto, tale voce specifica di danno non è da intendersi come una perdita economica subita (ad esempio, mi hanno perso il bagaglio, il mio bagaglio ha un valore economico che mi deve essere risarcito; a causa di un ritardo del volo aereo, ho perso la coincidenza e ho dovuto comprare un altro biglietto aereo, oltre che pagare una notte in hotel, avendo quindi diritto al rimborso), ma come stress, turbamento psicologico derivante dalla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto (ad esempio una sistemazione alberghiera non rispondente a quella contrattualmente pattuita, i servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell'acquisto del pacchetto turistico).
Di conseguenza, non solo l’inadempimento da origine alla possibilità di ottenere il rimborso degli esborsi economici sostenuti, ma anche al diritto al risarcimento del danno morale o esistenziale, purchè l’inadempimento non sia di scarsa importanza.
Ma vi è di più: secondo la Suprema Corte “la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica che qualifica il contratto”.
In altri termini, per poter ottenere, in caso di inadempimento dell’operatore turistico, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche un risarcimento del danno, èsufficiente dimostrare l’inadempimento dell’operatore turistico medesimo e ciò in quanto il danno morale “da stress” si presume insito nel concetto e nella finalità che la vacanza assume.
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