
Al tempo del Coronavirus, anche le assemblee di condominio non possono non subire modifiche che limitino il più possibile la diffusione del contagio da COVID-19.
Con l’entrata del Paese nella cosiddetta “Fase 2”, il Legislatore governativo ha ritenuto opportuno introdurre nuove disposizioni per lo svolgimento di assemblee condominiali, atte a tutelare la salute di tutti i soggetti che prendano parte alle stesse.
La fonte del diritto in materia è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 26 aprile 2020: il decreto in questione, seppur indirettamente, procedeva ad allargare le maglie della “chiusura”, nonostante la permanenza del divieto di assembramenti e riunioni su tutto il territorio nazionale.
A tale produzione normativa si sono aggiunti i chiarimenti pubblicati sulla pagina web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sezione FAQ, nonché le linee guida di Confedilizia.
Sulla scorta di tali interventi, è possibile ipotizzare la ripresa delle riunioni condominiali, a condizione che sia l’amministratore che i partecipanti si attengano ai seguenti criteri:
- l’assemblea dovrà svolgersi in un luogo il più ampio possibile (un locale oppure, più preferibilmente, un’area esterna coperta oppure scoperta);
- rispetto delle distanze minime prescritte;
- uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ed igienizzazione delle mani.
In caso contrario, l’amministratore, in quanto rappresentante del condominio, potrebbe incorrere in responsabilità ex artt. 1130-1131 c.c., in qualità di responsabile sanitario nel quadro dell’intera area condominiale e, come tale, obbligato a fare osservare le norme di salute pubblica all’interno dello stabile.
Infine, si segnala che un’eventuale inosservanza di tali previsioni può comportare per i trasgressori la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 400 ed € 3000.
Archivio news