Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale: basta la prova della spedizione della raccomandata
21 maggio 2019

Ai fini della corretta e tempestiva convocazione di una assemblea condominiale, l’amministratore deve
trasmettere l’avviso di convocazione dell’assemblea stessa entro cinque giorni prima della adunanza fissata
in prima convocazione.
Tuttavia, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza di tale termine, condizionante la validità delle
deliberazioni, è sufficiente e necessario che l’amministratore dimostri la data di pervenimento dell'avviso
all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per quest’ultimo di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Laddove la lettera raccomandata contenente l’avviso di convocazionenon sia stata consegnata per l'assenza del condomino o di altra persona abilitata a riceverla, la notifica siconsidera egualmente perfezionata con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenzadel plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8275/19, conforme
all’oramai costante orientamento in materia, la quale ha rigettato il ricorso presentato da una condomina per l'annullamento di una delibera condominiale per difetto di convocazione della medesima alla relativa
assemblea; la condomina lamentava, infatti, che il giudice del merito avesse ritenuto sufficiente, ai fini della regolarità della convocazione, la prova della spedizione della raccomandata, quando invece sarebbe stato necessario provare la ricezione dell'atto da parte della destinataria.
I Giudici di legittimità, tuttavia, rigettavano il ricorso richiamando il costante orientamento della Suprema
Corte in materia secondo cui l'avviso di convocazione è un atto privato, unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 335 c.c., del tutto svincolato dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari.
L'onere della prova a carico del mittente riguarda solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, che,
dal canto suo, deve provare l'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento
estraneo alla sua volontà.
Nel caso di specie – da un lato - l'amministratore aveva provato la spedizione della convocazione tramite
lettera raccomandata - dall'altro – la condomina non aveva supportato di alcuna allegazione e prova specifica la impossibilità di acquisire conoscenza dell'atto senza colpa. Conseguentemente, il ricorso proposto dalla condomina veniva rigettato con logica conferma della delibera assembleare impugnata.
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